dott. Mario Milone
Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio
All’ On.le Cav. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
Al Dott. Gianni Letta
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
All’ On. Giulio Tremonti Al Sen. Maurizio Sacconi
Ministro dell’Economia e delle Finanze Ministro del Welfare
Via XX Settembre, 97-00187 Roma Via Veneto 56 - 00187 Roma
e p/c Alla Dott.ssa Maria Tersa Ciccone e p/c Alla Dott.ssa Adriana Bonanni
Capo segreteria e segreteria particolare Capo segreteria del Ministro
e-mail: caposegreteria.ministro@tesoro.it caposegreteriaMinistro@lavoro.gov.it
Al Prof. Vincenzo Fortunato Al Cons. Caro Lucrezio Monticelli
Capo di Gabinetto Capo di Gabinetto
e-mail: segreteria.gabinetto@tesoro.it segrgabinetto@lavoro.gov.it
Al Prof. Gaetano Caputi All’ Avv. Raffaele Tamiozzo
Capo Ufficio Legislativo Economia Capo ufficio Legislativo
e-mail: legislativo@tesoro.it ufficiolegis@lavoro.gov.it
Al Dott. Stefano Scalera Al Dott. Francesco Verbaro
Direttore Generale VIII Sez. del Tesoro Segretario Generale del Welfare
e-mail: dt.segreteria.direzione8@tesoro.it uffsegrgen@lavoro.gov.it
Raccomandata a/r del 19 maggio 2009
Oggetto: Dismissione degli immobili degli Enti Previdenziali: attuazione dell'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009.
Signor Presidente, Signor Sottosegretario, Signori Ministri,
faccio seguito alla mia precedente del 09 marzo 2009 in cui chiedevo che il Governo assumesse un’iniziativa diretta a coordinare, se non proprio a disciplinare, l’avvio delle definizioni transattive relative al contenzioso promosso dagli inquilini degli immobili classificati di pregio.
Mi è stato riferito che non sarebbe intenzione di alcuni Enti definire il Contenzioso relativo agli immobili di pregio nonostante siano stati legittimamente opzionati dagli stessi inquilini nei termini e nelle forme di legge.
Durante la seduta al Senato del 23 aprile, il rappresentate del Governo, Sottosegretario Pizza, rispondendo all'interrogazione n. 3/00654 presentata dal Sen. Ramponi, ha affermato che: “Con riferimento ai diritti spettanti agli aventi diritto, l'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, dispone che gli stessi sono fatti salvi. Tale principio di salvaguardia era previsto anche nella legge n. 410 del 2001. Pertanto, il diritto all'acquisto del bene, sia in forma individuale che in forma collettiva, ove ricorrano i requisiti previsti dal menzionato comma 6, è inviolato e l'ente proprietario provvederà secondo la propria programmazione di vendita ad alienare alle medesime condizioni economiche richiamate dalla legge n. 410 del 2001, ivi compresa l'applicazione degli sconti ex lege e del riconoscimento dell'eventuale ulteriore coefficiente di abbattimento previsto dalla legge n. 104 del 2004, riconosciuti a quanti avessero manifestato la volontà d'acquisto del bene entro l'ottobre 2001, mediante l'invio di apposita raccomandata.
Per quanto riguarda, infine, la regolarizzazione contrattuale delle posizioni ancora non risolte, è indubbio che, stante l'esercizio da parte dell'ente della piena titolarità del bene, tale processo sarà agevolato ove ricorrano le circostanze che la disciplina generale in materia di locazione prevede che si concilino con il riconoscimento del diritto d'opzione contemplato dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 410. Pertanto, conclusivamente si può affermare che l'intendimento del legislatore è quello di dare continuità al processo di alienazione del patrimonio degli enti, avviato ancor prima delle operazioni di cartolarizzazione, assecondando le aspettative di coloro che legittimamente vantano il diritto d'acquisto degli immobili ad essi locati.”
Dumque se il Governo ha riconosciuto il diritto di opzione sulla base dei prezzi al 31 ottobre 2001, scontati del 30+15% anche ad inquilini senza titolo ed abusivi non esiste alcuna giustificazione a rifiutare il riconoscimento di identici benefici a conduttori in regola, che da anni hanno pagato affitti che, a questo punto, intendiamo chiedere a rimborso o compensare in conto prezzo.
Vorrei ricordare che molti inquilini dei cosiddetti immobili di pregio hanno chiesto ai Tribunali Civili con atti di citazione collettiva di veder riconosciuto il diritto ad ottenere, ex art 2932 c.c., il trasferimento in proprietà del proprio alloggio condotto in locazione ad un prezzo ridotto, sulla base degli stessi patti e condizioni riconosciuti agli inquilini di immobili non classificati di pregio, essendo anch’essi titolari del diritto di opzione all’acquisto sancito dalla legge ed avendo già manifestato la volontà di acquisto del proprio appartamento in più riprese a partire dal 1997 e comunque entro il 31 ottobre del 2001 e che la più recente sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli, n.169/2009, ha sancito - a favore degli inquilini che hanno idoneamente manifestato in data anteriore al 31 ottobre 2001 la volontà di acquistare - che “il prezzo della compravendita è determinabile alla luce dei parametri
stabiliti normativamente, cioè sulla base del valore della rendita catastale degli immobili moltiplicato per cento”.
Ora, al fine di evitare ulteriori disparità di trattamento, difformità di comportamento nonché una distorta discrezionalità da parte degli enti e proprio in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare, credo che sia necessaria e non più procrastinabile una chiara manifestazione della volontà del Governo a far procedere gli enti proprietari verso una rapida vendita dell’esiguo numero degli immobili di pregio rimasti invenduti e verso una definitiva chiusura del relativo contenzioso in atto fornendo precise disposizioni in materia :
1) riconoscimento - anche per gli immobili di pregio - dei coefficienti di abbattimento previsti dalla legge n. 104 del 2004 calcolati sul prezzo già determinato dall’Agenzia del Territorio prima dell’entrata in vigore della legge 14/2009, per quanti abbiano manifestato la volontà d'acquisto del bene entro l'ottobre 2001, mediante l'invio di apposita raccomandata;
2) restituzione degli affitti indebitamente pagati, dal 2001 ad oggi, a chi ha promosso atti di citazione collettiva ex art 2932 c.c. in cambio della rinuncia, anche per l’avvenire, al contenzioso riguardante il prezzo definitivo corrisposto per l’acquisto dell’immobile.
Sarebbe altresì auspicabile, essendoci tutte le condizioni, che il Governo si adoperi per favorire un incontro tra la rappresentanza degli inquilini ed i tecnici dei due Ministeri al fine di arrivare a definire concretamente le procedure per una chiusura transattiva del contenzioso giudiziario che riguarda centinaia di famiglie.
Solo così si potrà porre la parola fine ad una travagliata vicenda che va avanti senza più scusanti nè giustificazioni da ben 13 anni e nel contempo si riaffermerebbero criteri chiari da cui non potrà più dipendere l’immobilismo e l’inefficienza che durante questi anni ha pervaso la Pubblica Amministrazione.
Napoli, 19 maggio 2009
Distinti saluti
Mario Milone
Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio