TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO ED ASSEGNATO PER L’ESAME ALLA 6° COMMISSIONE (FINANZE E TESORO) NELLA SEDUTA DEL 10/10/2006
SENATO DELLA REPUBBLICA
(XV LEGISLATURA)
DISEGNO DI LEGGE N. 1019
d’iniziativa dei senatori BELLINI, FILIPPI, BARBIERI, GALARDI, PISA e VITALI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2006
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Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di prezzo di vendita degli immobili previdenziali definiti di pregio
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Onorevoli Senatori. – Nel corso della precedente legislatura, la definizione dei criteri ed il prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazioni, inseriti nella cosiddetta «Scip 2», non ha risolto il grave problema della corretta individuazione dei cosiddetti «immobili di pregio», che costituiscono parte rilevante del suddetto provvedimento di alienazione. Come denunciato nel corso di questi ultimi anni dagli inquilini degli immobili oggetto di cartolarizzazioni e dalle relative organizzazioni sindacali, il precedente Governo Berlusconi ha fissato criteri del tutto sommari ed approssimativi nella individuazione degli immobili di pregio e della conseguente esclusione dell’abbattimento del 30 per cento del prezzo di offerta in opzione ai conduttori che li acquistano in forma individuale.
Si è
creata, quindi, una situazione di grave ingiustizia sociale che ha colpito
centinaia di inquilini di immobili residenziali, definiti «di pregio», in
massima parte pensionati e lavoratori dipendenti, ovvero di cittadini con
reddito medio basso, che non sono in grado di acquistare l’immobile a prezzo di
mercato.
Tale legge, infatti, impone la classificazione «di pregio» dell’immobile
solo sulla base dell’ubicazione e non per le condizioni effettive dello stesso.
Si tenga conto che molti di questi, in realtà, sono in un avanzato stato di
degrado.
Appare opportuno, quindi, prevedere che per l’individuazione degli «immobili
di pregio» si tenga conto non solo dell’ubicazione ma anche delle condizioni
effettive dell’immobile e del grado di necessità di ristrutturazione dello
stesso.
La legislazione precedente al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevedeva
che un immobile ad uso residenziale, a meno che non fosse di particolare
interesse architettonico, era da considerarsi «di pregio» solo quando il suo
valore di mercato superava, per metro quadro, il 70 per cento del valore medio
di mercato degli immobili ad uso residenziale ubicati nell’intero territorio
comunale di riferimento; per quelli che non rientravano in tali parametri,
veniva concesso uno sconto del 30 per cento. Con il presente disegno di legge se
ne richiede il sostanziale ripristino.
Nel merito, i sindacati degli inquilini contestano le scelte adottate dal
precedente Governo Berlusconi, a seguito delle quali centinaia di stabili
ubicati nei centri urbani di città come Roma, Napoli, Milano, Bologna, Firenze,
Livorno, Pisa, Trieste e Venezia, indipendentemente dalle loro sostanziali
caratteristiche costruttive, spesso addirittura di edilizia economica, hanno
subito un’ingiustificato innalzamento di valore di mercato, provocando un lungo
e costoso contenzioso da parte degli inquilini. Tale condizione di iniquità
sociale, infatti, è stata la causa di molti ricorsi da parte dei cittadini
interessati agli organi giurisdizionali civili ed amministrativi, con la
conseguenza di ripetute sospensioni cautelari, da parte del Consiglio di Stato,
dei decreti ministeriali di individuazione degli «immobili di pregio».
Considerando che tra i criteri per la definizione degli immobili di pregio
vi è quello dell’ubicazione nel centro storico, la città di Firenze rappresenta
un caso emblematico del problema esposto finora, in quanto il suo piano
regolatore individua quale zona omogenea di tipo «A» gran parte del proprio
territorio comunale, non tenendo conto del fatto che una parte rilevante degli
immobili di pregio oggetto di cartolarizzazione sono in realtà inseriti in
sottozone debitamente perimetrate dal piano regolatore e individuate per fissare
interventi edilizi di ristrutturazione, trasformazione e risanamento.
Dall’altra parte, ritenendo di fatto inaccessibile l’acquisto degli immobili
in oggetto, si è aperta di fatto la strada agli investimenti speculativi e in
taluni casi di dubbia provenienza da parte di soggetti che sono in grado di
sborsare alti prezzi e non si sentono eccessivamente condizionati dalla presenza
di inquilini che per esperienza sanno di poter facilmente allontanare con metodi
ormai collaudati. Quindi, come è stato più volte denunciato, fra le conseguenze
è accaduto che: 1) i contratti di locazione scaduti non vengono rinnovati,
eliminando così il titolo per esercitare, in prospettiva, il diritto di opzione,
di prelazione e di usufrutto; 2) gli inquilini vengono lasciati in possesso
precario della casa dietro corrispettivo di un’indennità di occupazione,
rimanendo così emarginati in una situazione che è comunque di irregolarità
formale; 3) non vengono definite le modalità di attrazione della norma che
garantisce il rinnovo novennale dei contratti di locazione per gli inquilini
ultrasessantacinquenni con basso reddito.
Per tali motivi, nel ricordare anche alcune iniziative intraprese da alcuni
parlamentari del centrosinistra nel corso della scorsa legislatura, viene
riproposta la modifica delle relative ed improvvide disposizioni tramite
l’abrogazione del comma 13 e dei conseguenti riferimenti nei commi 8 e 14
dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.
Ciò comporterebbe una soluzione sostanziale di un problema di grande impatto
sociale, che risponde ad un bisogno abitativo così diffuso nel nostro Paese, con
l’ulteriore conseguenza di garantire: 1) la soluzione del gigantesco contenzioso
instaurato presso i tribunali civili, i Tribunali amministrativi regionali e il
Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali
inopportunamente classificati di pregio; 2) la conclusione dell’operazione di
cartolarizzazione «Scip 2»; 3) un notevole risparmio di onerosi interessi sulle
obbligazioni emesse dalla SCIP Società cartolarizzazione immobili pubblici srl
che lo Stato continua a versare a favore delle banche.
Al fine di eliminare alla radice la descritta disciplina legislativa
riferita ai cosiddetti immobili di pregio, la cui applicazione è stata causa di
degenerazioni ed iniquità di carattere sociale prima che economico, si chiede
l’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. In altri termini,
l’assunzione di un provvedimento che metta gli inquilini interessati in grado di
acquistare a condizioni ragionevoli l’immobile in cui vivono e allo Stato di
incassare quanto dovuto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Immobili di pregio)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
b)
il comma 13 è abrogato;
c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13»
sono soppresse.
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del 3 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta di consumo di alcole destinati alla vendita al pubblico.