Progetto di legge: 2063 (Fase iter Camera)
TOLOTTI ed altri: "Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di prezzo di vendita degli immobili previdenziali definiti di pregio" (2063)
Stato iter: Assegnato alla VI Commissione Finanze il 12 febbraio 2007 come da allegato A alla seduta n. 107
Stampati |
Note |
Scheda lavori preparatori |
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Iniziativa parlamentare; presentato il 13 dicembre 2006 |
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Assegnato il 12 febbraio 2007 in sede referente alla VI Commissione
(Finanze)
Parere delle Commissioni I, V e VIII
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2063 |
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TOLOTTI, LENZI, MOTTA, AMENDOLA, BAFILE, BENZONI, BRANDOLINI, CARBONELLA, CODURELLI, CRISCI, DI GIROLAMO, GIANNI FARINA, FEDI, FINCATO, FOGLIARDI, FRIGATO, GRILLINI, LOMAGLIO, MARTELLA, MISIANI, OTTONE, QUARTIANI, SAMPERI, VANNUCCI, VICO
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di prezzo di vendita degli immobili previdenziali definiti di pregio
Presentata il 13 dicembre 2006
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della precedente
legislatura, la definizione dei criteri e del prezzo di vendita degli immobili
pubblici oggetto di cartolarizzazioni, inseriti nella cosiddetta «Scip 2», non
hanno risolto il grave problema della corretta individuazione dei cosiddetti
«immobili di pregio», che costituiscono parte rilevante del suddetto
provvedimento di alienazione. Come denunciato nel corso di questi ultimi anni
dagli inquilini degli immobili oggetto di cartolarizzazioni e dalle relative
organizzazioni sindacali, il precedente Governo Berlusconi ha fissato criteri
del tutto sommari e approssimativi nella individuazione degli immobili di pregio
e della conseguente esclusione dell'abbattimento del 30 per cento del prezzo di
offerta in opzione ai conduttori che li acquistano in forma individuale.
Si è creata, quindi, una situazione di grave ingiustizia sociale che ha
colpito centinaia di inquilini di immobili residenziali, definiti «di pregio»,
in massima parte pensionati e lavoratori dipendenti, ovvero di cittadini con
reddito medio- basso, che non sono in grado di acquistare l'immobile a prezzo di
mercato.
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Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalle legge 23 novembre 2001, n. 410, infatti, impone la classificazione «di
pregio» dell'immobile solo sulla base dell'ubicazione e non per le condizioni
effettive dello stesso. Si tenga conto che molti di questi immobili, in realtà,
sono in un avanzato stato di degrado.
Appare opportuno, quindi, prevedere che per l'individuazione degli
«immobili di pregio» si tenga conto non solo dell'ubicazione, ma anche delle
condizioni effettive dell'immobile e del grado di necessità di ristrutturazione
dello stesso.
La legislazione precedente al citato decreto-legge n. 351 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, prevedeva che un
immobile ad uso residenziale, a meno che non fosse di particolare interesse
architettonico, era da considerarsi «di pregio» solo quando il suo valore di
mercato superava, per metro quadrato, il 70 per cento del valore medio di
mercato degli immobili ad uso residenziale ubicati nell'intero territorio
comunale di riferimento; per quelli che non rientravano in tali parametri,
veniva concesso uno sconto del 30 per cento. Con la presente proposta di legge
se ne richiede il sostanziale ripristino.
Nel merito, i sindacati degli inquilini contestano le scelte adottate dal
precedente Governo Berlusconi, a seguito delle quali centinaia di stabili
ubicati nei centri urbani di città come Roma, Napoli, Milano, Bologna, Firenze,
Livorno, Pisa, Trieste e Venezia, indipendentemente dalle loro sostanziali
caratteristiche costruttive, spesso addirittura di edilizia economica, hanno
subito un ingiustificato innalzamento di valore di mercato, provocando un lungo
e costoso contenzioso da parte degli inquilini. Tale condizione di iniquità
sociale, infatti, è stata la causa di molti ricorsi da parte dei cittadini
interessati agli organi giurisdizionali civili ed amministrativi, con la
conseguenza di ripetute sospensioni cautelari, da parte del Consiglio di stato,
dei decreti ministeriali di individuazione degli «immobili di pregio».
Dall'altra parte, essendo per molti inquilini pressoché inaccessibile
l'acquisto degli immobili in oggetto, si è aperta di fatto la strada a
investimenti speculativi - e in taluni casi con risorse di dubbia provenienza -
da parte di acquirenti che sono in grado di sborsare alti prezzi e non si
sentono eccessivamente condizionati dalla presenza di inquilini che per
esperienza sanno di poter facilmente allontanare con metodi ormai collaudati.
Quindi, come da più parti denunciato, è accaduto che: 1) i contratti di
locazione scaduti non vengono rinnovati, eliminando così il titolo per
esercitare, in prospettiva, il diritto di opzione, di prelazione e di usufrutto;
2) gli inquilini vengono lasciati in possesso precario della casa dietro
corrispettivo di un'indennità di occupazione, rimanendo così emarginati in una
situazione che è comunque di irregolarità formale; 3) non vengono definite le
modalità di attuazione della norma che garantisce il rinnovo novennale dei
contratti di locazione per gli inquilini ultrasessantacinquenni con basso
reddito.
Per tali motivi, nel ricordare anche alcune iniziative intraprese da
alcuni parlamentari del centrosinistra nel corso della scorsa legislatura, viene
riproposta la modifica delle improvvide disposizioni in oggetto tramite
l'abrogazione del comma 13 e dei conseguenti riferimenti nei commi 8, 14 e 20
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.
Ciò comporterebbe la soluzione sostanziale di un problema di grande
impatto sociale, che risponde ad un bisogno abitativo così diffuso nel nostro
Paese, con l'ulteriore conseguenza di garantire: 1) la soluzione del gigantesco
contenzioso instaurato presso i tribunali civili, i tribunali amministrativi
regionali e il Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali
inopportunamente classificati «di pregio»; 2) la conclusione dell'operazione di
cartolarizzazione «Scip 2»; 3) un notevole risparmio di onerosi interessi sulle
obbligazioni emesse dalla Società cartolarizzazione immobili pubblici Srl (Scip)
che lo Stato continua a versare a favore delle banche.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 13 è abrogato;
c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse;
d) al comma 20, le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse.
Art. 2.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 3 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinato alla vendita al pubblico