Sentenza N.6428/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 6428 del 2008, proposto da:
Inps anche quale mandatario di Scip S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.
Gaetano De Ruvo, Fausto M. Prosperi Valenti, Francesca Ferrazzoli, domiciliato
presso i suoi uffici in Roma, via della Frezza n. 17;
contro
Trotta Francesco Mauro Stefano, Galluzzi Angela Maria, Bruscolini Marco, Modesti Carlo, Modesti Tommaso Ernesto Emiliano, Carmignani Maurizio, Lemorini Mario, Utili Francesco, Misserini Laura, Pezzato Anna, Rosci Virginia, Papaleo Aldo, Zawada Anna, Pullini Sandra, Cazzola Patrizia, Micelli Manuela, Marcelli Domenico, Kechler Ferrari Roberto, Tanzi Patrizio Maria, Anelli Gaetano, Sgueglia della Marra Mario, Deotto Patrizia Maria, Gigliola Cosimo, Rosci Paola, Macaluso Gaetano Italo, Grigesi Enrico, Rettore Anna Maria, Ghelfi Francesca, Fumagalli Bencich Maria Viviana, Paolantoni Roberto, Sgueglia della Marra Giorgio, Bini Mauro Severino Giulio, Menapace Silvana Teodolinda Adele, Testa Angelo, Ansuinelli Claudio, Pavan Giorgio, Marzadro Ornella, Ursini Iva, Cordublas Elena, Massarelli Luigi, Siniscalchi Angelo, Pedretti Fulvia, Faiella Eugenio Piero, Tecci Antonio, Pisto Benedetta, Lo Sapio Carola, Minella Lo Sapio Luciana, Dobrovolskaia Iudif Abramovna, Fossati Carla, Tornagli Caterina, Meles Immacolata, Cerutti Pietro, Cristofori Gabriella, Mizzoni Pasquale, Delli Colli Donata Chiara Vera, Soraru Leonardo, Rossi Domenico, Canepa Silvia, Ginepro Emanuele, Tiliacos Eutemio, Cibrario Ascanio, Massarini Carrelli Angiola, Lopez J. Royo, Sella Francesca Romana, Castiglioni Pietro Maria, Lombardo Davide Antonio Maria, Longo Rita, Annis Gerardo, Pigon Rita, Sciandrello Luigi, Bocor Caterina Elena, Barbazza Enrico, Giorgia Maria Rosa Selene, Massari Margherita, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Ficcardi, Giovanni Salvati, Alessandro Mastroeni, con domicilio eletto presso Giovanni Di Battista in Roma, via della Giuliana n. 38;
nei confronti di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 05644/2008, resa tra le parti, concernente DIRITTO DI OPZIONE PER IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati De Ruvo, Salvati, Mastroeni e l'avv.to dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, i sigg.ri Trotta Francesco Mauro Stefano, Galluzzi Angela Maria, Bruscolini Marco, Modesti Carlo, Modesti Tommaso Ernesto Emiliano, Carmignani Maurizio, Lemorini Mario, Utili Francesco, Misserini Laura, Pezzato Anna, Rosci Virginia, Papaleo Aldo, Zawada Anna, Pullini Sandra, Cazzola Patrizia, Micelli Manuela, Marcelli Domenico, Kechler Ferrari Roberto, Tanzi Patrizio Maria, Anelli Gaetano, Sgueglia della Marra Mario, Deotto Patrizia Maria, Gigliola Cosimo, Rosci Paola, Macaluso Gaetano Italo, Grigesi Enrico, Rettore Anna Maria, Ghelfi Francesca, Fumagalli Bencich Maria Viviana, Paolantoni Roberto, Sgueglia della Marra Giorgio, Bini Mauro Severino Giulio, Menapace Silvana Teodolinda Adele, Testa Angelo, Ansuinelli Claudio, Pavan Giorgio, Marzadro Ornella, Ursini Iva, Cordublas Elena, Massarelli Luigi, Siniscalchi Angelo, Pedretti Fulvia, Faiella Eugenio Piero, Tecci Antonio, Pisto Benedetta, Lo Sapio Carola, Minella Lo Sapio Luciana, Dobrovolskaia Iudif Abramovna, Fossati Carla, Tornagli Caterina, Meles Immacolata, Cerutti Pietro, Cristofori Gabriella, Mizzoni Pasquale, Delli Colli Donata Chiara Vera, Soraru Leonardo, Rossi Domenico, Canepa Silvia, Ginepro Emanuele, Tiliacos Eutemio, Cibrario Ascanio, Massarini Carrelli Angiola, Lopez J. Royo, Sella Francesca Romana, Castiglioni Pietro Maria, Lombardo Davide Antonio Maria, Longo Rita, Annis Gerardo, Pigon Rita, Sciandrello Luigi, Bocor Caterina Elena, Barbazza Enrico, Giorgia Maria Rosa Selene, Massari Margherita impugnavano i provvedimenti in data 4/6/2006 con i quali l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) aveva annullato la precedente offerta in data 8/9/2006, n. 6952, che aveva promosso l’esercizio del diritto di opzione in favore degli inquilini dello stabile di corso Porta Romana n. 51, Milano, unitamente agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, il decreto in data 1374/2007 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito della dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali aveva classificato “di pregio” l’immobile di cui sopra.
Deduceva le seguenti censure, così riassunte nella sentenza di primo grado:
1) Consumazione del potere dell’Amministrazione di determinare il carattere di pregio dell’immobile, esercitato senza dedurre l’eventuale errore di fatto e senza contraddittorio con gli inquilini;
2) Inapplicabilità del D.M. 13/4/2007 in forza del principio “tempus regit actum”;
3) Mancata comunicazione del provvedimento di autotutela;
4) Difetto assoluto di motivazione sotto il profilo della mancata indicazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale sottostante all’intervento in autotutela che giustifichi l’incisione dell’interesse – o del diritto - consolidato.
Chiedevano quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II, accoglieva il ricorso annullando, per l’effetto, gli atti impugnati per quanto di interesse dei ricorrenti.
Avverso la predetta sentenza insorge l’INPS in persona del Presidente, anche quale mandatario di s.r.l. SCIP (Società di cartolarizzazione degli Immobili Pubblici) chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2010.
DIRITTO
1. Gli odierni appellati sono inquilini dello stabile indicato in narrativa riguardo al quale è in corso procedura di dismissione, alla quale hanno chiesto di partecipare.
La controversia pende in ordine all’applicabilità dell’art. 3, ottavo comma, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, ai sensi del quale il prezzo di vendita degli immobili assoggettati a procedura di cartolarizzazione è pari al prezzo di mercato, diminuito del 30%, a condizione che non si tratti di immobili di pregio.
2. L’attribuzione della suddetta qualifica ha comportato interventi diversi da parte dell’Amministrazione.
In un primo momento (D.M. 1/4/2003) è stato ritenuto che lo stabile rientrasse nell’ambito di applicazione automatica dell’art. 3, tredicesimo comma, del predetto decreto legge, essendo collocato nel centro storico del Comune di Milano.
L’Amministrazione ha successivamente accertato che lo stabile non è collocato nel centro storico di Milano, conseguentemente annullando il precedente decreto (D.M. 16/9/2004).
Ha quindi proceduto a verificare se lo stabile debba essere qualificato “di pregio” ai sensi del D.M. 31 luglio 2002, emanato in attuazione del richiamato art. 8, tredicesimo comma, che detta gli ulteriori criteri, oltre a quello di applicazione automatica previsto dalla legge, per l’attribuzione della predetta qualifica.
3. I primi giudici hanno ritenuto che la sola successione di atti dimostra l’incertezza dell’Amministrazione nell’individuazione della predetta caratteristica, disponendo quindi un approfondimento.
L’INPS sostiene di essersi adeguata, come d’obbligo, al D.M. 31 luglio 2002; non sarebbe quindi consentito alcun ulteriore accertamento.
4. L’appello è fondato.
Deve essere premesso come giustamente l’INPS si dolga del fatto che il TAR abbia omesso di dare atto della rinuncia dei sigg.ri Mario Ugo Lemorini e Paola Rosci, presentata in primo grado.
In riforma della sentenza appellata, deve quindi essere dato atto della rinuncia al ricorso di primo grado, presentata dai sigg.ri Mario Ugo Lemorini e Paola Rosci, con compensazione di spese ed onorari del giudizio.
5. Nel merito, la tesi principale dell’Istituto appellante è fondata.
Invero, la discrezionalità dell’Amministrazione (peraltro a contenuto prevalentemente tecnico) si esaurisce nella fase nella quale si attribuisce la qualifica di immobile di pregio allo stabile da dismettere, ad opera di Amministrazione diversa (Agenzia del Territorio) da quella proprietaria del bene.
Di conseguenza, le valutazioni di quest’ultima si impongono all’ente previdenziale proprietario.
Afferma, di conseguenza, il Collegio che l’ente previdenziale il quale procede alla cosiddetta cartolarizzazione del proprio patrimonio immobiliare mediante vendita degli immobili locati ad uso abitativo agli inquilini è vincolato, nella determinazione del prezzo, a quanto stabilito dall’ufficio competente.
6. Gli odierni appellati ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado, ed assorbite nella sentenza appellata, affermano che le concrete modalità di svolgimento della vicenda impediscono all’Amministrazione di rivedere le proprie determinazioni in ordine al prezzo di vendita degli immobili di cui si tratta.
7. Gli appellati rilevano che la correzione del prezzo di vendita è intervenuta dopo che la precedente offerta era stata già accettata, per cui il sostanziale incontro delle volontà rende inapplicabile la nuova determinazione ed impedisce alla parte venditrice di sottrarsi al vincolo perfezionatosi.
Osserva il Collegio che la tesi è stata già respinta dalla Sezione con decisioni 9 giugno 2009, n. 3562 e 3563, rese in esito a controversie sostanzialmente identiche a quella che ora occupa, con le quali è stato affermato che l'art. 3 comma 20 secondo periodo del D.L.25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, va interpretato nel senso che l'esclusione degli immobili di pregio dalla fissazione del prezzo di acquisto in base alla normativa vigente al momento dell'offerta di acquisto dei conduttori opera anche con riferimento agli immobili per cui la dichiarazione di pregio sia intervenuta successivamente a tale data.
La Sezione ha infatti affermato che l'indicazione del prezzo, formulata nelle prime proposte sulla base del precedente, erroneo, accertamento non solo è, espressamente, solo indicativa, ma valeva unicamente ad orientare gli interessati in termini di adesione o meno all'ipotesi di selezione dell'immobile in parola ai fini della futura sua vendita.
E se in tale nota si parlava anche di esercizio del diritto di prelazione da parte degli interessati, ciò sta a significare semplicemente che l'ente, nell'ipotesi di successiva offerta di vendita dell'immobile, avrebbe preso, anzitutto, in considerazione le offerte degli interpellati.
Esercitando la prelazione, invero, la parte attribuisce all'altra il diritto ad essere preferito ad altre parti nell'ipotesi in cui decida di stipulare un contratto; l'obbligazione così contratta, peraltro, non implica alcun obbligo di vendita, né alcuna espressione attuale e vincolante di volontà in tal senso da parte del venditore.
Nella specie, quindi, l'ente si è limitato a dare atto, agli interessati, dell'inizio di attività accertative volte a stabilire se mettere o meno in vendita l'immobile di cui si tratta, accordando ai medesimi, in caso di esito positivo di tale verifica e di messa in vendita delle unità abitative, il diritto di prelazione all'acquisto sulla base, peraltro, di condizioni ancora da definire anche per ciò che riguardava il prezzo, la cui indicazione, nella specie, aveva funzione meramente orientativa e, comunque, direttamente correlata ai valori di mercato all'epoca correnti, destinati, quindi, a modificarsi in funzione dell'evolversi del mercato stesso.
Atteso che gli appellati non deducono elementi nuovi, utili per controbattere all’anzidetto orientamento, condiviso dal Collegio, l’argomentazione deve essere respinta.
8. Gli appellati si dolgono della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revisione del prezzo.
La censura non può essere condivisa.
Il prezzo di vendita degli immobili destinati alla cartolarizzazione è stabilito unilateralmente dall’Amministrazione, e non costituisce oggetto di trattativa con i potenziali acquirenti.
Ammettere il loro coinvolgimento nella suddetta procedura comporterebbe, di fatto, l’instaurazione di una trattativa, incompatibile con la struttura del rapporto di cui si tratta.
9. Non è condivisibile nemmeno l’argomentazione con la quale gli appellati lamentano il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in ordine ai presupposti di interesse pubblico per la modifica del prezzo di vendita e la mancata considerazione dell’affidamento ingenerato dai precedenti atti.
L’interesse pubblico è “in re ipsa”, in relazione al minore introito che deriverebbe dalla fissazione di un prezzo di vendita inferiore a quello stabilito dall’Autorità competente nonostante la procedura di cui si tratta sia espressamente preordinata al reperimento di risorse finanziarie; all’affidamento dei potenziali acquirenti si contrappone, poi, l’esigenza di procedere alle vendite in condizioni di parità fra tutti gli interessati alle procedure di cartolarizzazione, mentre ammettendo gli appellati ad acquistare ad un prezzo inferiore a quello stabilito si procurerebbe ad essi un vantaggio ingiustificato.
9. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
In considerazione della complessità della controversia le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe:
1) dà atto della rinuncia al ricorso di primo di grado da parte dei sigg.ri Mario Ugo Lemorini e Paola Rosci;
2) respinge, per il resto, il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere,
Estensore Il Segretario